È un aiuto in denaro per chi ha avuto un figlio, lo ha adottato o lo ha avuto in affido preadottivo e non ha una tutela di maternità dal lavoro, oppure ne ha una bassa. Lo concede il Comune e lo paga l'INPS. L'importo cambia ogni anno e la pagina non lo indica.
Puoi chiederlo tutto l'anno, ma entro sei mesi dalla nascita o dall'arrivo in famiglia del bambino.
A chi spetta
- Genitori che hanno avuto un figlio, lo hanno adottato o lo hanno avuto in affido preadottivo
- Residenti con cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea
- Cittadini stranieri con un titolo di soggiorno valido
- Chi non ha una tutela previdenziale per la maternità, oppure ne ha una sotto un certo importo fissato ogni anno
Altri requisiti
- Devi avere la residenza nel Comune a cui fai domanda
- Devi rientrare in certi limiti di reddito, che la pagina non indica
- Non devi avere una copertura previdenziale per la maternità, oppure deve essere sotto un importo stabilito ogni anno
- Non devi ricevere già un altro assegno di maternità INPS previsto dalla legge 488/1999
- Se sei straniero, chiedi al tuo Comune quale permesso di soggiorno è valido per l'assegno
Quanto vale
Ricevi una somma in denaro, pagata dall'INPS. L'importo viene aggiornato ogni anno in base all'aumento dei prezzi e l'INPS lo pubblica in una circolare annuale, ma la pagina non riporta la cifra.
Come si chiede
- Rivolgiti all'ufficio del Comune dove hai la residenza
- Presenta la domanda entro sei mesi dalla nascita o dall'arrivo in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo
- Il Comune controlla se hai i requisiti e concede l'assegno
- Se l'assegno ti spetta, il pagamento arriva dall'INPS
Dove: Comune di residenza; il pagamento lo fa l'INPS
Attenzione
- Se superi i sei mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del bambino, perdi la possibilità di fare domanda
- Non puoi averlo insieme ad altri trattamenti previdenziali, salvo il caso in cui il Comune ti paghi solo la differenza (quota differenziale)
- Non puoi averlo se ricevi già l'assegno di maternità INPS previsto dalla legge 488/1999